Art. 1

In vigore dal 15 feb 2016
1.   Per riportare l'economia nazionale sulla via della crescita sostenibile e della stabilità finanziaria e di bilancio, la Grecia attua con rigore il programma, i cui principali elementi sono indicati all' della presente decisione. Il programma mira a scongiurare i rischi specifici che la situazione della Grecia comporta per la stabilità finanziaria della zona euro e a ripristinare rapidamente e durevolmente nel paese una situazione economica e finanziaria sana nonché la capacità di finanziarsi integralmente sui mercati finanziari internazionali. Il programma tiene debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio rivolte alla Grecia a norma degli articoli 121, 126, 136 e 148 TFUE e delle azioni adottate dalla Grecia per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad ampliare, rafforzare e approfondire le misure politiche necessarie. 2.   La Commissione esamina, di concerto con la BCE e, se del caso, con l'FMI, i progressi registrati dalla Grecia nell'attuazione del programma. La Grecia collabora pienamente con la Commissione e la BCE. In particolare, fornisce loro tutte le informazioni che ritengano necessarie per la sorveglianza del programma. 3.   La Commissione, di concerto con la BCE e, se del caso, con l'FMI, esamina insieme alle autorità greche le modifiche e gli aggiornamenti da apportare eventualmente al programma per tenere debitamente conto, fra l'altro, di ogni eventuale discrepanza significativa tra le previsioni macroeconomiche e di bilancio e i dati effettivi, delle ricadute negative e degli shock macroeconomici e finanziari. Per garantire un'agevole attuazione del programma e contribuire a una correzione sostenibile degli squilibri, la Commissione fornisce costantemente orientamenti e consulenze sulle riforme di bilancio, strutturali e dei mercati finanziari. La Commissione valuta a intervalli regolari l'impatto economico del programma e raccomanda le correzioni necessarie al fine di rafforzare la crescita e la creazione di posti di lavoro, assicurare il risanamento di bilancio necessario e ridurre al minimo gli effetti sociali deleteri.
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