Art. 1
In vigore dal 15 feb 2016
1. L'Unione mette a disposizione della Grecia un prestito per un importo massimo di 7 160 milioni di EUR con una scadenza massima di tre mesi.
2. A norma della presente decisione, l'assistenza finanziaria dell'Unione è resa disponibile unicamente se agli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono fornite garanzie reali liquide per un importo pari alla loro esposizione, conformemente a disposizioni giuridicamente vincolanti, in modo che tali garanzie siano immediatamente pagabili a essi nella misura necessaria a coprire qualsiasi passività possano subire in conseguenza di un eventuale mancato rimborso da parte della Grecia, conformemente alle modalità stabilite, dell'assistenza finanziaria ricevuta.
3. L'assistenza finanziaria è messa a disposizione immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente decisione.
4. La Commissione mette a disposizione della Grecia l'assistenza finanziaria dell'Unione in due rate.
5. L'erogazione delle rate è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di prestito e del memorandum d'intesa, nonché al rispetto da parte della Grecia delle pertinenti condizioni politiche, conformemente all'.
6. Il costo del finanziamento dell'Unione è sostenuto dalla Grecia con una maggiorazione di dieci punti base.
7. Sono a carico della Grecia i costi di cui all' del regolamento (UE) n. 407/2010.
8. Se necessario, per finanziare in tempo il prestito, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti tramite collocamento privato di titoli o tramite qualsiasi altro meccanismo finanziario adeguato che le consenta di raccogliere fondi a brevissimo termine.
Storico versioni
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