Art. 1

In vigore dal 15 feb 2016
La decisione 2011/101/PESC è così modificata: 1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 2.   La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2017. 3   Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2017. La sospensione è riesaminata ogni tre mesi. 4.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione; 3) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.
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