Art. 1
In vigore dal 15 feb 2016
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
1)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2017.
3 Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2017.
La sospensione è riesaminata ogni tre mesi.
4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
3)
l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2016:220:oj#art-1