Art. 4

In vigore dal 12 feb 2016
L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal terzo giorno successivo alla data della sua firma (3), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2016/431 — Testo vigente | Portale Normativo