Art. 3

Accordo relativo al programma di lavoro

In vigore dal 12 feb 2016
Accordo relativo al programma di lavoro Nel programma di lavoro le OEN tengono conto delle eventuali priorità espresse dalla Commissione ai fini del soddisfacimento della richiesta di cui all'. Le OEN informano la Commissione in merito alle eventuali modifiche del programma di lavoro. È possibile aggiungere al programma di lavoro nuovi ambiti per le norme europee o i prodotti della normazione europea laddove l'allegato I rechi per essi prescrizioni, o tali ambiti riguardino le azioni e i settori prioritari di cui agli e all'allegato I della direttiva 2010/40/UE e qualora la Commissione sia stata consultata e approvi tale aggiunta, dopo averne informato il comitato istituito in forza dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
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Accordo relativo al programma di lavoro (Art. 3 Decisione (UE) 2016/209) — Testo vigente | Portale Normativo