Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 9 feb 2016
Ambito di applicazione
1. La BCE svolge procedure di appalto di fornitura, servizi, lavori e concessione per conto proprio in conformità alla presente decisione.
2. Conformemente alla presente decisione, la BCE può anche realizzare procedure comuni di aggiudicazione per conto proprio e per conto di una o più banche centrali nazionali (BCN), autorità nazionali di vigilanza, istituzioni e organi dell'Unione e/o organizzazioni internazionali. In tali ipotesi, la BCE precisa nei documenti di gara: (a) le altre amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; e (b) lo schema delle relazioni contrattuali previsto.
3. La presente decisione non si applica a:
a)
gli accordi di cooperazione:
i)
utili allo svolgimento delle funzioni pubbliche connesse all'Eurosistema o al Sistema europeo di banche centrali, stipulati tra la BCE e le BCN; o
ii)
utili allo svolgimento delle funzioni pubbliche, stipulati tra la BCE e altre istituzioni e organi dell'Unione, organizzazioni internazionali o autorità pubbliche;
quando la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, in particolare al raggiungimento di obiettivi comuni non commerciali, e le parti svolgono meno del 20 per cento delle attività interessate sul mercato aperto;
b)
le procedure di appalto a cui la BCE partecipa, che siano organizzate da uno dei seguenti soggetti: i) istituzioni e organi dell'Unione; ii) organizzazioni internazionali; o iii) autorità pubbliche, comunque a condizione che le norme che regolano tali procedure di appalto siano in linea con i principi generali della normativa dell'Unione in materia di appalti;
c)
gli appalti di banconote che sono regolati dall'indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) (8);
d)
l'emissione, la vendita, l'acquisto o il trasferimento di titoli o altri strumenti e i servizi finanziari relativi a tali operazioni;
e)
l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o di diritti su tali beni;
f)
i contratti di lavoro tra la BCE e il suo personale stipulati conformemente alle condizioni di impiego della BCE;
g)
i servizi di arbitrato e di conciliazione;
h)
i servizi di ricerca e sviluppo, a meno che i risultati derivanti da tali servizi siano destinati esclusivamente ad uso della BCE e i servizi siano retribuiti da quest'ultima;
i)
appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici;
j)
appalti concernenti la rappresentanza legale della BCE nel corso o in preparazione di procedimenti di arbitrato o giudiziari e appalti per i servizi esclusivi di notai, fiduciari e personale giudiziario;
k)
i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
4. La presente decisione non si applica agli appalti tra la BCE e una persona giuridica di diritto privato o pubblico su cui la BCE eserciti un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie unità operative, ove oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla BCE e non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati tale da assicurare una partecipazione di controllo in tale persona giuridica.
5. In casi eccezionali, la BCE può seguire procedure finalizzate alla selezione di persone fisiche per svolgere il ruolo di membri di comitati consultivi di alto livello che assistono la BCE nello svolgimento dei suoi compiti. Tali esperti percepiscono un'indennità fissa prestabilita, non eccedente per ciascun esperto la soglia di cui all', paragrafo 3, lettera a). Essi sono selezionati in base alla loro competenza professionale, utilizzando criteri di selezione conformi ai principi generali di cui all'. La BCE può adottare una decisione specifica che definisce in modo più dettagliato le procedure e le condizioni per la selezione.
6. La presente decisione si applica ai seguenti appalti sovvenzionati direttamente dalla BCE in misura superiore al 50 per cento:
a)
appalti di lavori il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alla soglia di cui all', paragrafo 3 per gli appalti di lavori e che abbiano per oggetto attività di genio civile o lavori di edilizia per strutture da utilizzare per finalità di tipo amministrativo, sportivo, di salute, ricreativo e per il tempo libero, o scolastico e universitario;
b)
appalti di servizi connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a) il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alla soglia di cui all', paragrafo 3 per gli appalti di servizi.
La BCE garantisce che tali appalti siano aggiudicati nel rispetto della presente decisione, anche se l'aggiudicazione sia effettuata da un altro ente o dalla BCE in nome e per conto di altri enti.
7. Gli appalti misti comprendenti prestazioni riconducibili a diverse tipologie di appalto sono aggiudicati secondo le regole e le disposizioni applicabili alla prestazione che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale di un appalto misto è determinato dalla prestazione dal valore stimato più elevato, a meno che ricorrano circostanze eccezionali per cui un'altra prestazione, in ragione delle sue caratteristiche specifiche, costituisca l'oggetto principale dell'appalto.
Storico versioni
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