Art. 1

Informazioni preliminari sui costi stimati

In vigore dal 4 feb 2016
Informazioni preliminari sui costi stimati Al fine di beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione gli Stati membri trasmettono, entro due mesi dalla conferma ufficiale della presenza di un organismo nocivo in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 652/2014, informazioni preliminari sui focolai dell'organismo nocivo. Le notifiche alla Commissione, secondo quanto disposto dagli della decisione di esecuzione 2014/917/UE, sono considerate in quanto tali informazioni preliminari. Entro sei mesi dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda di sovvenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 per mezzo di un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato I della presente decisione. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) i costi operativi stimati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 652/2014; b) i costi stimati dei contratti di servizi con terzi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 652/2014; c) i costi stimati dell'indennizzo ai proprietari e agli operatori di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 652/2014; d) se del caso, una stima degli altri costi essenziali per l'eradicazione dell'organismo nocivo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 652/2014, con debita giustificazione allegata. Successivamente alla trasmissione delle informazioni di cui al secondo comma, gli Stati membri trasmettono ogni tre mesi informazioni aggiornate sui costi di cui al medesimo comma. Le domande di sovvenzione per i costi stimati, reputati essenziali per l'eradicazione e/o il contenimento di un organismo nocivo, per i quali una domanda è già stata presentata negli anni precedenti, dovrebbero contenere la versione aggiornata dell'allegato I della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2016:159:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo