Art. 1

In vigore dal 27 gen 2016
Il PHMB (1600; 1.8) (n. CE: n.d., n. CAS 27083-27-8 e 32289-58-0) non è approvato come principio attivo per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9.
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Art. 1 Decisione (UE) 2016/109 — Testo vigente | Portale Normativo