Art. 1
In vigore dal 22 gen 2016
1. Gli additivi alimentari ottenuti da mais MON-ØØ863-5 notificati quali prodotti esistenti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché le materie prime per mangimi e gli additivi per mangimi ottenuti da mais MON-ØØ863-5 notificati quali prodotti esistenti a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), sono ritirati dal mercato entro la data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Le decisioni 2010/139/UE, 2010/140/UE e 2010/141/UE sono abrogate alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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