Art. 2

In vigore dal 21 gen 2016
I Paesi Bassi sopprimono l’esenzione dall’imposta sulle società per i porti marittimi di cui all’ entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione e il regime dell’imposta sulle società così modificato si applica al più tardi a decorrere dall’esercizio fiscale successivo all’adozione della presente decisione.
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