Art. 1

In vigore dal 20 gen 2016
Le seguenti misure, cui il Belgio ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. a) vendita della partecipazione in Duferco US Investment Corporation a favore di Duferco Industrial Investment per 11 581 700 EUR; b) vendita della partecipazione in Duferco Participations Holding Limited a favore di [la società che all'epoca controllava DPH] per 20 362 464 EUR; c) acquisizione di partecipazione in Duferco Salvage Investments Holding a favore di quest'ultima per [65-72 milioni] EUR; d) prestito a favore di [la società che all'epoca era a capo del gruppo Duferco] per un importo in linea di principio pari a 2 082 723 EUR, nella misura in cui il tasso d'interesse applicato al prestito è inferiore al 3,502 %; e) prestito a favore di Steel Invest & Finance per un importo in linea di principio pari a 10 413 639 EUR, nella misura in cui il tasso d'interesse applicato al prestito è inferiore al 4,302 %; f) acquisizione di partecipazione in Duferco Long Products a favore di quest'ultima per 100 000 000 EUR.
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Art. 1 Decisione (UE) 2016/2041 — Testo vigente | Portale Normativo