Art. 2

In vigore dal 18 gen 2016
1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'attuazione tecnica delle attività di cui all' è affidata all'UNODA, che svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:51:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2016/51 — Testo vigente | Portale Normativo