Art. 2
In vigore dal 15 gen 2016
1. L'Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.
2. A tale scopo, l'Agenzia è messa in condizione di svolgere nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia i compiti di cui agli del regolamento (CE) n. 168/2007.
Storico versioni
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