Art. 1
Modifiche alla decisione BCE/2008/17
In vigore dal 23 dic 2015
Modifiche alla decisione BCE/2008/17
La decisione BCE/2008/17 è modificata come segue:
1)
l', paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. La presente decisione fa salvo l'indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (*1).
(*1) Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea, del 13 novembre 2014, sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44) (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 29).»;"
2)
all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'EPCO svolge tutti i seguenti compiti:
a)
identifica casi potenziali di appalto congiunto che ricadono nell'ambito di applicazione della presente decisione, o ne sono esclusi, sulla base delle esigenze di appalto che le banche centrali presentano all'EPCO;
b)
prepara e aggiorna come necessario un piano d'appalto annuale per le procedure di appalto congiunto sulla base della valutazione di cui alla lettera a);
c)
prepara i requisiti comuni in cooperazione con le banche centrali che partecipano a una procedura d'appalto congiunto;
d)
assiste le banche centrali nelle procedure d'appalto congiunto;
e)
assiste le banche centrali negli appalti relativi a progetti comuni del Sistema europeo di banche centrali, se ciò è richiesto dalla banca centrale o dalle banche centrali capofila del progetto.
L'EPCO può altresì svolgere compiti diversi da quelli sopra specificati, in particolare per agevolare l'adozione di migliori pratiche negli appalti nell'ambito dell'Eurosistema e per sviluppare l'infrastruttura necessaria all'appalto congiunto (come ad esempio competenze, strumenti funzionali, sistemi informativi, processi).»;
3)
all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le banche centrali finanziano, in linea con le regole adottate dal consiglio direttivo, il bilancio preventivo dell'EPCO, che può basarsi su una dotazione finanziaria che copre diversi anni o su una proposta di piano economico annuale, e può includere incentivi per promuovere l'assunzione del ruolo di capofila in progetti di appalto congiunto.»;
4)
all'articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il comitato di coordinamento EPCO effettua una valutazione di efficacia ed efficienza delle attività dell'EPCO con congruo anticipo prima della scadenza del suo mandato. Sulla base di tale valutazione, il consiglio direttivo decide se è necessario condurre una procedura selettiva per scegliere una nuova banca centrale ospitante.»;
5)
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dopo avere identificato un caso potenziale di appalto congiunto, l'EPCO invita le banche centrali a partecipare alla procedura d'appalto congiunto. Le banche centrali comunicano all'EPCO per tempo se intendono partecipare alla procedura d'appalto congiunto e, in tale caso, comunicano all'EPCO le esigenze legate alla loro attività. Qualora non sia richiesta la pubblicazione di un bando di gara, una banca centrale può ritirare la propria partecipazione ad un appalto congiunto fino al momento in cui si impegna formalmente a partecipare. Qualora sia richiesta la pubblicazione di un bando di gara, una banca centrale può ritirare la propria partecipazione in qualsiasi momento prima della pubblicazione del bando di gara.»;
6)
all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni anno l'EPCO sottopone all'approvazione del consiglio direttivo un piano degli appalti aggiornato per le procedure di appalto congiunto, che comprende i nomi delle banche centrali capofila. Il consiglio direttivo, dopo aver consultato il comitato di coordinamento EPCO, assume le proprie decisioni sul piano degli appalti e sulla sua attuazione.»;
7)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Partecipazione di altre istituzioni
Il consiglio direttivo può invitare le banche centrali nazionali degli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro a partecipare alle attività dell'EPCO e alle procedure d'appalto congiunto alle stesse condizioni applicabili alle banche centrali dell'Eurosistema. Inoltre, il consiglio direttivo può invitare le autorità nazionali degli Stati membri, istituzioni e organismi dell'Unione o organizzazioni internazionali a partecipare alle attività dell'EPCO e alle procedure d'appalto congiunto alle condizioni fissate dal consiglio direttivo nel proprio invito. Tali inviti sono limitati agli appalti congiunti di beni e servizi per il soddisfacimento di esigenze comuni alle banche centrali e ai soggetti invitati, e le condizioni sono simili a quelle applicabili alle banche centrali dell'Eurosistema.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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