Art. 1

In vigore dal 18 dic 2015
La Decisione BCE/2010/10 è modificata come segue: 1) all', il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. “istituzione finanziaria monetaria” ha il significato stabilito dall' del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (ECB/2013/33) (*1); (*1)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;" 2) all', è aggiunta la seguente definizione: «7. “fondo d'investimento (FI)” ha il significato stabilito dall' del Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (ECB/2013/38) (*2); (*2)  Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).»;" 3) all', è aggiunta la seguente definizione: «8. “ufficio dei conti correnti postali” ha il significato stabilito dall' del Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea (ECB/2013/39 (*3)); (*3)  Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell'area dell'euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/39) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 94).»;" 4) all', è aggiunta la seguente definizione: «9. “società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione” (SV) ha il significato stabilito dall' del Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (ECB/2013/40) (*4). (*4)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).»;" 5) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La BCE e le BCN monitorano l'osservanza da parte degli operatori segnalanti dei requisiti minimi necessari a soddisfare gli obblighi di segnalazione così come stabiliti dall'allegato IV al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), dall'allegato II al Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34)(*****), dall'allegato IV al Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), dall'allegato III al Regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39) e dall'allegato III al Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40). In caso di inosservanza, la BCE e la BCN competente possono decidere di avviare una fase valutativa e/o iniziare una procedura di infrazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2. A seguito di una procedura d'infrazione la BCE può irrogare sanzioni in linea con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98 (*5). (*5)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).» "
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