Art. 17

Disposizioni transitorie

In vigore dal 18 dic 2015
Disposizioni transitorie In attesa che siano nominati il presidente e il suo supplente, le funzioni di presidente dell'istanza sono svolte dal membro permanente con la maggiore anzianità.
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Disposizioni transitorie (Art. 17 Decisione (UE) 2015/2463) — Testo vigente | Portale Normativo