Art. 1
Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte III dell'allegato
In vigore dal 18 dic 2015
La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:
1)
l'articolo 3 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In deroga al divieto di cui all', lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi originari di aziende situate in una zona elencata nella parte II dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, o verso zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II o III dell'allegato, purché:»;
b)
è aggiunto il seguente punto 4:
«4.
ai suini vivi spediti in zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II e III dell'allegato si applichino i seguenti requisiti supplementari:
a)
i suini soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la propagazione della peste suina africana richieste dall'autorità competente dello Stato membro del luogo d'origine e autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di transito nonché da quella del luogo di destinazione prima della movimentazione di tali animali;
b)
lo Stato membro d'origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'approvazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a);
c)
è predisposta una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 16 bis sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri d'origine, di transito e di destinazione, al fine di provvedere affinché gli animali spostati conformemente ai requisiti supplementari di cui alla lettera a) siano trasportati in modo sicuro, senza essere successivamente trasferiti in un altro Stato membro;
d)
per i suini vivi che soddisfano i requisiti supplementari di cui al punto 4 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari per animali della specie suina di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE:
“Suini conformi all'articolo 3 della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione.”
»;
2)
è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte III dell'allegato
In deroga al divieto di cui all', lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi originari delle zone elencate nella parte III dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro elencate nella parte II o verso zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II o III dell'allegato, purché:
1)
i suini siano originari di un'azienda sotto la sorveglianza dell'autorità competente e con un adeguato livello di biosicurezza approvato da detta autorità e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, punto 1, nonché punto 2 o 3;
2)
i suini si trovino al centro di una zona con un raggio di almeno tre km nella quale tutti gli animali nelle aziende sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, punto 1, nonché punto 2 o 3;
3)
l'autorità competente dell'azienda di spedizione sia tenuta a informare in tempo utile l'autorità competente dell'azienda di destinazione dell'intenzione di inviarvi i suini e quest'ultima sia tenuta a informare l'autorità competente dell'azienda di spedizione in merito all'arrivo dei suini;
4)
il trasporto dei suini attraverso o all'interno di zone situate al di fuori delle zone elencate nella parte III dell'allegato sia effettuato lungo rotte di trasporto predefinite e i veicoli utilizzati per il trasporto siano puliti, se del caso disinfestati e disinfettati il più presto possibile dopo lo scarico;
5)
ai suini vivi spediti in zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II e III dell'allegato si applichino i seguenti requisiti supplementari:
a)
i suini soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la propagazione della peste suina africana richieste dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di transito nonché da quella del luogo di destinazione prima della movimentazione di tali animali;
b)
lo Stato membro del luogo d'origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'approvazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a) e autorizza un elenco di aziende conformi a dette garanzie;
c)
è predisposta una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 16 bis sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri d'origine, di transito e di destinazione, al fine di provvedere affinché gli animali spostati conformemente ai requisiti supplementari di cui alla lettera a) siano trasportati in modo sicuro, senza essere successivamente trasferiti in un altro Stato membro;
d)
per i suini vivi che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari per animali della specie suina di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE:
“Suini conformi all'articolo 3 bis della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione.”
»;
3)
l'articolo 4 è così modificato:
a)
La frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In deroga ai divieti di cui all', lettere a) e c), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi destinati alla macellazione immediata originari delle zone elencate nella parte III dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro o verso zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II o III dell'allegato, qualora sussistano limiti logistici alla capacità di macellazione dei macelli riconosciuti dall'autorità competente a norma dell'articolo 12 e situati nelle zone elencate nella parte III dell'allegato, purché:»;
b)
è aggiunto il seguente punto 10:
«10.
ai suini vivi spediti in zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II e III dell'allegato si applichino i seguenti requisiti supplementari:
a)
i suini soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la propagazione della peste suina africana richieste dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di transito nonché da quella del luogo di destinazione prima della movimentazione di tali animali;
b)
lo Stato membro del luogo d'origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'approvazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a) e autorizza un elenco di aziende conformi a dette garanzie;
c)
è predisposta una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 16 bis sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri d'origine, di transito e di destinazione, al fine di provvedere affinché gli animali spostati conformemente ai requisiti supplementari di cui alla lettera a) siano trasportati in modo sicuro, senza essere successivamente trasferiti in un altro Stato membro;
d)
per i suini vivi che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari per animali della specie suina di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE:
“Suini conformi all'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione.”
»;
4)
all'articolo 8, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, all'articolo 3 bis e all'articolo 4, gli Stati membri interessati garantiscono che i suini vivi non siano spediti dal loro territorio in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo nel caso in cui tali suini vivi provengano da:»;
5)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Divieto di spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di partite di sperma, ovuli ed embrioni prelevati da suini originari delle zone elencate nell'allegato
1. Lo Stato membro interessato provvede affinché nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi:
a)
sperma suino, salvo se prelevato da verri donatori tenuti presso un centro di raccolta dello sperma riconosciuto in conformità all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (*1) e situato al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato della presente decisione;
b)
ovuli ed embrioni di suini, salvo se provenienti da donatrici della specie suina allevate in aziende conformi all'articolo 8, paragrafo 2, situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato, e — per gli embrioni — se concepiti in vivo mediante inseminazione artificiale o prodotti mediante fecondazione in vitro, utilizzando sperma conforme alle condizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
2. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all', punto b), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione, da zone elencate nelle parti II e III dell'allegato della presente decisione, verso zone dello stesso Stato membro o di un altro Stato membro elencate nelle parti II e III dell'allegato, di partite di sperma suino prelevato da verri donatori tenuti presso un centro di raccolta dello sperma riconosciuto in conformità all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE, che applica tutte le norme di biosicurezza pertinenti per la peste suina africana, purché:
a)
le partite di sperma suino soddisfino altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la propagazione della peste suina africana richieste dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione prima della spedizione di tali partite;
b)
lo Stato membro d'origine informi immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale di cui alla lettera a);
c)
i verri donatori siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, punto 1, nonché punto 2 o 3;
d)
i verri donatori siano stati sottoposti, con esito negativo, a un test individuale di identificazione dell'agente effettuato entro cinque giorni dalla data del prelievo dello sperma da spedire, e al certificato sanitario che accompagna la spedizione dello sperma sia allegata una copia dei risultati del test;
e)
il seguente attestato supplementare sia aggiunto nei certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 90/429/CEE:
“Sperma suino conforme all'articolo 9 della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione.”;
(*1) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224, del 18.8.1990, pag. 62).»
"
6)
è inserito il seguente articolo 16 bis:
«Articolo 16 bis
Procedura di incanalamento
L'autorità competente provvede affinché la procedura di incanalamento sia conforme ai seguenti requisiti:
1)
gli autocarri e gli altri veicoli utilizzati per il trasporto di suini vivi sono stati:
a)
registrati individualmente dall'autorità competente dello Stato membro di spedizione ai fini del trasporto dei suini vivi utilizzando la procedura di incanalamento;
b)
sigillati dal veterinario ufficiale in seguito al carico; solo il funzionario dell'autorità competente può togliere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo; ogni carico o sostituzione di sigillo deve essere notificato all'autorità competente;
2)
il trasporto è:
a)
diretto, senza soste;
b)
effettuato seguendo la rotta autorizzata dall'autorità competente;
3)
il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda di destinazione deve confermare ciascun arrivo all'autorità competente del luogo di origine;
4)
dopo lo scarico dei suini vivi, l'autocarro o il veicolo e qualsiasi altra attrezzatura utilizzata per il trasporto di tali suini sono completamente puliti e disinfettati all'interno dell'area chiusa del luogo di destinazione sotto la supervisione del veterinario ufficiale. Si applica l'articolo 12, lettera a), della direttiva 2002/60/CE;
5)
precedentemente alla prima spedizione dalle zone elencate nella parte III dell'allegato, le autorità competenti del luogo d'origine provvedono affinché siano predisposti gli accordi necessari con le autorità pertinenti ai sensi dell'allegato VI, lettera c), della direttiva 2002/60/CE al fine di garantire il piano di emergenza, la catena di comando e la piena collaborazione dei servizi in caso di incidenti durante il trasporto, una grave avaria dell'autocarro o del veicolo o qualsiasi azione fraudolenta dell'operatore. Gli operatori degli autocarri informano immediatamente l'autorità competente di qualsiasi infortunio o avaria importante dell'autocarro o del veicolo.»;
7)
all'articolo 21, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
8)
l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Storico versioni
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