Art. 1
In vigore dal 18 dic 2015
All'articolo 6 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Tranne che per l'esecuzione degli stanziamenti relativi ai membri del comitato di vigilanza, il direttore generale è l'ordinatore delegato competente per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nell'allegato relativo all'ufficio della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione e per gli stanziamenti iscritti nelle linee di bilancio antifrode per le quali riceve delega nelle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale. Il direttore generale è autorizzato a subdelegare i propri poteri a membri del personale soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti conformemente alle suddette norme interne.»
Storico versioni
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