Art. 2

In vigore dal 17 dic 2015
I programmi nazionali definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 652/2014 sono presentati online utilizzando i rispettivi modelli elettronici standard indicati negli allegati da I a IV della presente decisione, o per posta utilizzando i rispettivi modelli standard che figurano nell'allegato V della presente decisione per le malattie non incluse nei modelli elettronici e nell'allegato VI della presente decisione per le malattie connesse all'acquacoltura.
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