Art. 1
Modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789
In vigore dal 17 dic 2015
Modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789
La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:
1)
all', le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) “organismo specificato”: qualsiasi sottospecie di Xylella fastidiosa (Wells et al.);
b) “piante ospiti”: piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nella banca dati della Commissione delle piante ospiti sensibili alla Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione, in quanto risultate sensibili, nel territorio dell'Unione, all'organismo specificato oppure, se uno Stato membro ha delimitato una zona in relazione solo a una o più sottospecie dell'organismo specificato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in quanto risultate sensibili a quella o quelle sottospecie;
c) “piante specificate”: piante ospiti e tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;»
2)
è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Piani di emergenza
1. Entro il 31 dicembre 2016 ogni Stato membro definisce un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 4 a 6 bis e degli articoli da 9 a 13 bis in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato (di seguito “piano di emergenza”).
2. Il piano di emergenza stabilisce anche:
a)
i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti in tali azioni e dell'autorità unica;
b)
uno o più laboratori specificamente approvati per l'analisi dell'organismo specificato;
c)
le modalità di comunicazione di tali azioni tra gli organismi coinvolti, l'autorità unica, gli operatori professionali interessati e il pubblico;
d)
i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;
e)
le modalità di formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni;
f)
le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo specificato.
3. Gli Stati membri valutano e sottopongono a revisione i rispettivi piani di emergenza secondo necessità.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, i rispettivi piani di emergenza.»;
3)
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al paragrafo 2 (di seguito “zona delimitata”).
In deroga al primo comma, se la presenza di una o più particolari sottospecie dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato può delimitare una zona in relazione solo a quella o quelle sottospecie.»;
4)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette
1. È vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.
2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare, in conformità alle condizioni definite nella direttiva 2008/61/CE (*1) della Commissione, l'impianto di piante ospiti a fini scientifici all'interno della zona di contenimento di cui all'articolo 7, al di fuori della zona di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c).
(*1) Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41).»;"
5)
l'articolo 9 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 4, lo spostamento all'interno dell'Unione, all'interno o all'esterno delle zone delimitate, di piante di Vitis in riposo vegetativo destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, può avvenire se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a)
le piante sono state coltivate in un sito registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;
b)
il più vicino possibile al momento dello spostamento, le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile apposito, per cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C, conformemente alla pertinente norma EPPO (*2).
(*2) EPPO (Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante), 2012. Hot water treatment of grapevine to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma (Trattamento della vite con acqua calda per il contenimento del fitoplasma Grapevine flavescence dorée). Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490–492.»;"
b)
è inserito il seguente paragrafo 8:
«8. Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.
Fatto salvo l'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento di piante ospiti verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.»;
6)
è inserito il seguente articolo 13 bis:
«Articolo 13 bis
Campagne di sensibilizzazione
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione. Essi mettono pubblicamente a disposizione tali informazioni, sotto forma di campagne di sensibilizzazione mirata sui siti web rispettivi degli organismi ufficiali responsabili o su altri siti web designati da questi organismi.»;
7)
gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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