Art. 1
Modifiche
In vigore dal 11 dic 2015
Modifiche
La Decisione BCE/2013/1 è modificata come segue:
1.
All', il punto 10 è sostituito dal seguente:
«10.
per “ente certificatore del PKI-SEBC” si intende l'ente riconosciuto dagli utenti per l'emissione, la gestione, la revoca e il rinnovo dei certificati PKI-SEBC conformemente alla disciplina del SEBC/SSM in materia di accreditamento dei certificati;»;
2.
All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il manuale operativo per la certificazione PKI-SEBC è un insieme di regole che disciplina la vita dei certificati elettronici, dalla richiesta iniziale alla concessione o alla revoca, nonché le relazioni tra i richiedenti e i titolari, l'ente certificatore del PKI-SEBC e gli altri destinatari del servizio di certificazione. Il manuale disciplina i certificati elettronici che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/93/CE e del Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), nonché i certificati al di fuori di tale ambito. Esso dispone pure i ruoli e i compiti di tutte le parti e stabilisce le procedure relative all'emissione e alla gestione dei certificati. È allegato all'accordo tra livello 2 e livello 3.
(*1) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;"
3.
all'articolo 10, la dichiarazione introduttiva e la lettera a) del paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:
«1 Salvo che provino di non avere agito con negligenza, le banche centrali dell'Eurosistema sono responsabili conformemente alle proprie funzioni e ai propri compiti nel PKI-SEBC per ogni danno causato a un utente che faccia ragionevole affidamento su un certificato qualificato, come definito nella Direttiva 1999/93/CE e nel Regolamento (UE) N. 910/2014, relativamente a quanto segue:
a)
per quanto riguarda l'esattezza, al momento del rilascio, di tutte le informazioni contenute nel certificato qualificato e il fatto che esso contenga tutti i dati prescritti per i certificati qualificati, secondo la definizione di cui alla direttiva 1999/93/CE e al Regolamento (UE) N. 910/2014;»;
4.
l'allegato è sostituito dall'allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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