Art. 2
In vigore dal 10 dic 2015
Gli della decisione di esecuzione 2009/1013/UE sono sostituiti dai seguenti:
«
In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l'Austria è autorizzata ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.
La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.
L'eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2018.
Detta domanda è accompagnata da una relazione sull'applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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