Art. 1
In vigore dal 10 dic 2015
1. Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre l'11 dicembre 2016, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:
«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2015/2356 del Consiglio.»
3. Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione dell'Albania e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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