Art. 1
In vigore dal 10 dic 2015
All'articolo 16 della decisione 2013/189/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD nei primi dodici mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 è pari a 535 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD nel periodo dal 1o agosto 2014 al 31 dicembre 2015 è di 756 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 è di 630 000 EUR.
Gli importi di riferimento finanziario destinati a coprire le spese dell'AESD per i periodi successivi sono decisi dal Consiglio.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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