Art. 3

In vigore dal 8 dic 2015
Fatta salva la necessaria reciprocità, il protocollo di modifica si applica in via provvisoria dal 1o gennaio 2016, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. (2) Il presidente del Consiglio notifica, a nome dell'Unione, alla Repubblica di San Marino la sua intenzione di applicare provvisoriamente il protocollo di modifica, fatta salva la necessaria reciprocità, a decorrere dal 1o gennaio 2016.
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