Art. 2

In vigore dal 8 dic 2015
1.   Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all', paragrafo 1, del protocollo di modifica. (4) 2.   La Commissione comunica al Principato del Liechtenstein e agli Stati membri le notifiche effettuate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), dell'accordo risultanti dal protocollo di modifica.
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