Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 4 dic 2015
Autorizzazione
Ai fini previsti dall', paragrafo 2, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati, conformemente alle condizioni stabilite dalla presente decisione, i seguenti prodotti:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-87427-7;
b)
mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-87427-7;
c)
granturco MON-87427-7 nei prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2015:2281:oj#art-2