Art. 1
In vigore dal 2 dic 2015
1. Sono approvati i piani nazionali per l'attuazione del sistema di convalida a norma dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009, della Repubblica ellenica (Grecia) e della Repubblica di Croazia.
2. Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell'ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ritiene che i piani di convalida approvati in conformità del paragrafo 1 non garantiscano l'effettiva attuazione, da parte degli Stati membri, degli obblighi stabiliti all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, essa può chiedere, previa consultazione degli Stati membri interessati, che i piani in questione siano modificati.
3. Gli Stati membri modificano i loro piani di convalida in conformità della richiesta formulata dalla Commissione a norma del paragrafo 2.
Storico versioni
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