Art. 3
In vigore dal 30 nov 2015
I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla BEI a titolo della prima quota per il 2016 sono riportati nell'allegato della presente decisione.
I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma della decisione 2013/759/UE, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.
Storico versioni
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