Art. 1
In vigore dal 27 nov 2015
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio è sostenere la proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche a tempo indeterminato e sostenere la proroga della moratoria sui reclami dei tipi previsti all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni») fino a che la conferenza ministeriale adotti una decisione riguardante l'ambito e le modalità dei reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:2236:oj#art-1