Art. 4
In vigore dal 26 nov 2015
La decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi, è modificata come segue:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi»;
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
I regimi di solvibilità in vigore in Australia, Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi sono considerati provvisoriamente equivalenti al regime di cui al titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_del:2016:309:oj#art-4