Art. 1

In vigore dal 26 nov 2015
I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi, in relazione all'anno civile 2014 conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 figurano nell'allegato della presente decisione. I valori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 510/2011, relativi a ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri e a ciascun raggruppamento di costruttori di detti veicoli in relazione all'anno civile 2014 figurano altresì nell'allegato della presente decisione, fatta eccezione per quanto previsto all', paragrafo 4, del suddetto regolamento per i costruttori interessati.
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