Art. 1
In vigore dal 25 nov 2015
Nella decisione 2005/816/CE, Euratom è inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
In deroga all' della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, la Repubblica di Estonia è autorizzata ad utilizzare lo 0,23 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10) (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1).
(*1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»
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Storico versioni
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