Art. 6

Informazioni riservate e divulgazione dei dati

In vigore dal 25 nov 2015
Informazioni riservate e divulgazione dei dati 1.   I fabbricanti e gli importatori evidenziano nella loro segnalazione tutti i dati che essi considerano segreti commerciali o informazioni riservate e, su richiesta, forniscono giustificazioni al riguardo. 2.   Nell'utilizzare le informazioni trasmesse ai fini dell'applicazione della direttiva 2014/40/UE e del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione, in linea di principio, non considera segreti commerciali o informazioni riservate: a) per tutti i prodotti del tabacco, la presenza e la quantità di additivi diversi dagli aromi; b) per tutti i prodotti del tabacco, la presenza e la quantità di ingredienti diversi dagli additivi utilizzati in quantità superiori allo 0,5 % del peso totale dell'unità di prodotto del tabacco; c) per le sigarette e il tabacco da arrotolare, la presenza e la quantità di singoli aromi utilizzati in quantità superiori allo 0,1 % del peso totale dell'unità di prodotto del tabacco; d) per il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, i prodotti del tabacco non da fumo e tutti gli altri prodotti del tabacco, la presenza e la quantità di singoli aromi utilizzati in quantità superiori allo 0,5 % del peso totale dell'unità di prodotto del tabacco; e) gli studi e i dati presentati a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 2014/40/UE, relativi in particolare alla tossicità e alla capacità di indurre dipendenza. Se tali studi sono collegati a marche specifiche, i riferimenti espliciti e impliciti alla marca sono rimossi ed è resa accessibile la versione espunta.
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