Art. 2

Formato per la presentazione dei dati

In vigore dal 25 nov 2015
Formato per la presentazione dei dati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco presentino le informazioni sugli ingredienti, sulle emissioni e sui volumi di vendita di cui all' della direttiva 2014/40/UE, compresi dati su modifiche e ritiri dal mercato, in conformità al formato di cui all'allegato. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco forniscano le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un sistema di accesso elettronico comune per la presentazione dei dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2015:2186:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo