Art. 6

Informazioni riservate e divulgazione dei dati

In vigore dal 24 nov 2015
Informazioni riservate e divulgazione dei dati 1.   I fabbricanti e gli importatori evidenziano nella loro segnalazione tutti i dati che essi considerano segreti commerciali o informazioni riservate e, su richiesta, forniscono giustificazioni al riguardo. 2.   Nell'utilizzare i dati trasmessi ai fini dell'applicazione della direttiva 2014/40/UE e del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione, in linea di principio, non considera segreti commerciali o informazioni riservate: a) gli ingredienti utilizzati in quantità superiore allo 0,1 % della formulazione finale del liquido; b) gli studi e i dati presentati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, relativi in particolare alla tossicità e alla capacità di indurre dipendenza. Se tali studi sono collegati a marche specifiche, i riferimenti espliciti e impliciti alla marca sono rimossi ed è resa accessibile la versione espunta.
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