Art. 3
Conservazione dei dati
In vigore dal 24 nov 2015
Conservazione dei dati
Gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare i servizi di conservazione dei dati offerti dalla Commissione per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, a condizione di firmare un accordo sul livello dei servizi con la Commissione.
Storico versioni
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