Art. 1
In vigore dal 16 nov 2015
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di CTS è notificare al CTS il trattamento preferenziale che l'Unione intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei PMS membri come stabilito nel documento S/C/N/840 dell'OMC conformemente alle decisioni del 17 dicembre 2011 e del 7 dicembre 2013 della conferenza ministeriale dell'OMC, e di ottenere l'approvazione in sede di CTS per quanto riguarda il trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato.
Storico versioni
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