Art. 9
In vigore dal 16 nov 2015
L'azione condotta dall'Unione ai fini di cui alla presente decisione comprende:
a)
la presentazione da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, in base alla posizione di cui alla presente decisione, di proposte di specifiche modalità pratiche e attuabili per l'effettivo potenziamento dell'attuazione della BTWC, da sottoporre all'esame degli Stati parti della BTWC in occasione dell'ottava conferenza di revisione;
b)
ove opportuno, iniziative dell'alto rappresentante o delle delegazioni dell'Unione;
c)
dichiarazioni formulate dall'alto rappresentante o dalla delegazione dell'Unione presso le Nazioni Unite nella fase precedente la ottava conferenza di revisione e durante quest'ultima.
Storico versioni
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