Art. 7
Privilegi e immunità dell'RSUE e del relativo personale
In vigore dal 16 nov 2015
Privilegi e immunità dell'RSUE e del relativo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e dei membri del personale dell'RSUE sono convenuti con le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Storico versioni
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