Art. 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del relativo personale

In vigore dal 16 nov 2015
Privilegi e immunità dell'RSUE e del relativo personale I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e dei membri del personale dell'RSUE sono convenuti con le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:2052:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo