Art. 1

In vigore dal 13 nov 2015
Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera previste dall'ordinanza sulla Banca nazionale, con i regolamenti che ne derivano, e dalla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, con le ordinanze e circolari che ne discendono, integrate dal rapporto esplicativo sulla revisione parziale dell'ordinanza sulla Banca nazionale, con il suo orientamento interpretativo su tale ordinanza, e applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
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