Art. 1

In vigore dal 13 nov 2015
Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Messico costituite dalle regole applicabili ai partecipanti al mercato dei contratti derivati e dai requisiti prudenziali applicabili ai partecipanti al mercato dei contratti derivati quotati, integrati dalle dichiarazioni politiche rilasciate dalla CNBV e dalla Banca del Messico sull'applicazione dei «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari», e applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
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