Art. 1
In vigore dal 13 nov 2015
Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza delle province Alberta, Columbia Britannica, Manitoba, Ontario e Québec, vale a dire il Securities Act (Alberta), il Securities Act (Columbia Britannica), il Commodity Futures Act (Manitoba), il Securities Act (Manitoba), il Securities Act (Ontario), il Securities Act (Québec), il Derivatives Act (Québec), la legge sull'Autorité des marchés financiers nonché le norme, i regolamenti, le decisioni, le direttive o i decreti adottati in conformità di tali atti, compresi i decreti di riconoscimento applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
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