Art. 3

Deroga al divieto di immissione sul mercato di carni fresche e preparazioni di carni di bovini e ruminanti selvatici

In vigore dal 10 nov 2015
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 è così modificata: 1) all', il paragrafo 3 è soppresso; 2) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività da aziende situate nella zona soggetta a restrizioni ad un macello situato in altre parti della Grecia, purché: a) gli animali siano rimasti sin dalla nascita, o negli ultimi 28 giorni, in un'azienda in cui non sia stato segnalato ufficialmente alcun caso di dermatite nodulare contagiosa durante tale periodo; b) gli animali siano stati sottoposti a controllo clinico al momento del carico e non presentassero sintomi clinici di dermatite nodulare contagiosa; c) gli animali siano trasportati direttamente per la macellazione immediata, senza soste o operazioni di scarico; d) il macello sia designato a tale scopo dall'autorità competente; e) l'autorità competente del macello sia stata informata dall'autorità competente di spedizione dell'intenzione di inviare gli animali e notifichi il loro arrivo a quest'ultima; f) al momento dell'arrivo al macello gli animali siano tenuti e macellati separatamente dagli altri animali entro meno di 36 ore; g) gli animali destinati ad essere spostati i) non siano stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa e siano stati tenuti in aziende — in cui non sia stata effettuata la vaccinazione e che siano situate al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, oppure — in cui sia stata effettuata la vaccinazione e che siano situate al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza e sia trascorso un periodo di attesa di almeno sette giorni dalla vaccinazione della mandria, oppure — che siano situate in una zona di sorveglianza mantenuta oltre 30 giorni a causa dell'insorgere di nuovi casi della malattia; oppure ii) siano stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima di essere spostati e provengano da un'azienda in cui tutti gli animali sensibili alla malattia siano stati vaccinati almeno 28 giorni prima dello spostamento previsto.»; 3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Deroga al divieto di immissione sul mercato di carni fresche e preparazioni di carni di bovini e ruminanti selvatici 1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 2, lettere a) e c), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato, al di fuori della zona soggetta a restrizioni, di carni fresche, escluse le frattaglie diverse dal fegato, e delle relative preparazioni di carni, nonché di cuoi e pelli freschi ottenuti da bovini e ruminanti selvatici: a) tenuti in aziende della zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure b) macellati o cacciati prima del 21 agosto 2015; oppure c) menzionati all', paragrafo 1. L'autorità competente garantisce che le carni fresche, escluse le frattaglie diverse dal fegato, e le relative preparazioni di carni, nonché cuoi e pelli freschi di cui al primo comma, non siano spediti ad altri Stati membri o paesi terzi. 2.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di carni fresche e preparazioni di carni prodotte da tali carni fresche ottenute da bovini tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni solo a condizione che tali carni e preparazioni di carni siano state prodotte, immagazzinate e manipolate senza entrare in contatto con carni e preparazioni di carni non autorizzate alla spedizione verso altri Stati membri e che le partite siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (*1) la cui parte II sia completata con la seguente attestazione: “Carni fresche o preparazioni di carni conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia”. (*1)  Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).»;" 4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Deroga al divieto di immissione sul mercato di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di bovini e ruminanti selvatici 1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne prodotti nella zona soggetta a restrizioni a partire da carni fresche di bovini e ruminanti selvatici: a) tenuti in aziende della zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure b) macellati o cacciati prima del 21 agosto 2015; oppure c) menzionati all', paragrafo 1; oppure d) tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni. 2.   L'autorità competente autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, conformi alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) di tale paragrafo, solo sul territorio della Grecia, purché tali prodotti a base di carne siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche. L'autorità competente garantisce che i prodotti a base di carne di cui al primo comma non siano spediti ad altri Stati membri o paesi terzi. 3.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di prodotti a base di carne prodotti a partire da carni fresche ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti ad un trattamento specifico in recipienti chiusi ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a tre e siano accompagnati da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 la cui parte II sia completata con la seguente attestazione: “Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecià.” 4.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di prodotti a base di carne prodotti a partire da carni fresche ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1, lettera d), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche e siano accompagnati da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 la cui parte II sia completata con la seguente attestazione: “Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia.” »; 5) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Deroga al divieto di spedizione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti lattiero-caseari 1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di latte destinato al consumo umano ottenuto da bovini tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni e dei relativi prodotti lattiero-caseari a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano stati sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE del Consiglio (*2). 2.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di latte e prodotti lattiero-caseari ottenuti da bovini tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni solo a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano destinati al consumo umano, siano stati sottoposti al trattamento di cui al paragrafo 1 e le partite siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 la cui parte II sia completata con la seguente attestazione: “Latte o prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia”. (*2)  Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).»;" 6) il titolo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Marchio speciale per le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2»; 7) la data che figura all'articolo 12 è sostituita da «31 dicembre 2016»; 8) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato III.
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