Art. 1
In vigore dal 10 nov 2015
La decisione 2010/452/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 dicembre 2015 e il 14 dicembre 2016 è pari a 17 640 000 EUR.»;
2)
all'articolo 14, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal paragrafo seguente:
«2. L'insieme delle spese è gestito in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUMM Georgia è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUMM Georgia.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2015:2008:oj#art-1