Art. 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

In vigore dal 10 nov 2015
Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con il paese ospitante, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
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Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE (Art. 7 Decisione (UE) 2015/2005) — Testo vigente | Portale Normativo