Art. 1

Modifica

In vigore dal 5 nov 2015
Modifica All'articolo 5, il paragrafo 1 dela Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) è sostituito dal seguente: «1.   Fatto salvo l'articolo 3, si applica nell'ambito del PSPP un limite relativo alla quota-parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), per i titoli di debito negoziabili che soddisfano i criteri indicati nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema. A partire dal 10 novembre 2015, il limite relativo alla quota-parte di un'emissione è fissato al 33 % per codice ISIN. In via di eccezione, il limite relativo alla quota-parte di un'emissione è fissato al 25 % per codice ISIN per i titoli di debito negoziabili idonei che contengono una clausola di azione collettiva (collective action clause, CAC) che sia diversa dalla CAC modello per l'area dell'euro elaborata dal Comitato economico e finanziario e attuata dagli Stati membri conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, ma sarà innalzato al 33 % sulla base della verifica caso per caso che la disponibilità di una quota pari al 33 % per codice ISIN non conduca le banche centrali dell'Eurosistema a raggiungere la disponibilità di una quota di minoranza di blocco in situazioni di ristrutturazione ordinata del debito.»
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