Art. 1
In vigore dal 4 nov 2015
Un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico e immesso sul mercato con l'indicazione «uccide il 99,9 % dei virus del raffreddore e dell'influenza nel fazzoletto» è considerato un biocida a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e rientra nel tipo di prodotto 2 quale definito nell'allegato V di detto regolamento.
Storico versioni
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