Art. 1
In vigore dal 29 ott 2015
La decisione 2012/642/PESC del Consiglio è così modificata:
1)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. La presente decisione si applica fino al 29 febbraio 2016.
2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all'allegato II, sono sospese fino al 29 febbraio 2016.
3. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione e il termine «allegato» è sostituito da «allegato I» in tutta la decisione 2012/642/PESC, eccetto all'articolo 6, paragrafo 1, in cui i termini «nell'allegato» sono sostituiti dai termini «negli allegati I e II»;
3)
il testo dell'allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato II della decisione 2012/642/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1957:oj#art-1