Art. 1

In vigore dal 29 ott 2015
La decisione 2012/642/PESC del Consiglio è così modificata: 1) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   La presente decisione si applica fino al 29 febbraio 2016. 2.   Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all'allegato II, sono sospese fino al 29 febbraio 2016. 3.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione e il termine «allegato» è sostituito da «allegato I» in tutta la decisione 2012/642/PESC, eccetto all'articolo 6, paragrafo 1, in cui i termini «nell'allegato» sono sostituiti dai termini «negli allegati I e II»; 3) il testo dell'allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato II della decisione 2012/642/PESC.
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