Art. 1
Oggetto
In vigore dal 28 ott 2015
La decisione di esecuzione 2012/807/UE è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione di esecuzione della Commissione 2012/807/UE, del 19 dicembre 2012, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale e nel Mare del Nord settentrionale».
2)
L' è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione applicabile agli stock di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina e spratto nelle acque UE delle sottozone CIEM V, VI, VII, VIII e IX e nelle acque UE della zona Copace 34.1.11 (in appresso “le acque occidentali”) nonché agli stock di sgombro e aringa nelle acque UE della divisione CIEM IVa (in appresso “Mare del Nord settentrionale”).»
3)
All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il programma specifico di controllo e ispezione si applica fino al 31 dicembre 2018.»
4)
All'articolo 3, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca nelle acque occidentali e nel Mare del Nord settentrionale, in particolare per quanto concerne l'affidabilità dei dati registrati e comunicati;».
5)
All'articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
l'obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e le misure per la riduzione dei rigetti di cui al titolo III bis del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (*2);
(*1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)."
(*2) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1)»."
6)
All'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. A partire dal 2016 gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 su base annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno civile.»
7)
L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:1944:oj#art-1